giovedì 25 marzo 2010

Bretella Sud: il Consiglio di Stato chiarisce perchè ha accolto il ricorso

Martedì 23 marzo il Consiglio di Stato ha depositato le motivazioni per le quali, lo scorso 9 febbraio, ha ritenuto di accogliere con sentenza favorevole il ricorso di otto cittadini che si oppongono alla realizzazione della Bretella Sud.
Secondo quanto si legge nel documento si ritiene, in particolare, fondata la segnalazione da parte degli appellanti della scorrettezza di procedere per la realizzazione dell’opera all’approvazione della variante al piano regolatore con procedura semplificata, a causa della carenza dei presupposti che consentirebbero tale tipo di approvazione che è, invece, prevista solo per opere di “modesta entità”.
Il Consiglio di Stato chiarisce, citando gli atti di indirizzo regionali relativi alle varianti per la realizzazione di interventi e opere pubbliche, che le opere di “modesta entità” devono rispettare un "limite massimo del valore economico dell’intervento non superabile, ai fini della applicabilità della normativa semplificata di cui si tratta, i 5 miliardi di lire, riferito all’importo complessivo dell’opera od intervento pubblico, come indicato dal relativo progetto definitivo".
L’ultimo progetto definitivo approvato della Bretella Sud (v. delibera della Giunta Comunale n. 50 in data 4 settembre 2007) riporta invece un valore complessivo dell’opera di 3 milioni di euro (pari a lire 5.808.810.000 e dunque superiore al veduto limite massimo di cinque miliardi), e quindi, “anche a voler fare poi riferimento al relativo progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 20 maggio 2008 (in cui l’importo complessivo dell’opera è quantificato in Euro 2.650.000,00, pari a lire 5.131.115.500), si resta comunque al di sopra del limite di cinque miliardi di lire normativamente stabilito quale parametro (unico, per le opere di viabilità e comunque come s’è visto riferito dalla norma all’importo indicato nel progetto definitivo) per la definizione delle opere di modesta entità ai fini della applicazione della ridetta disciplina semplificata”.
“Da tutto quanto sopra considerato - afferma il Consiglio di Stato - risulta l’illegittimità della variante parziale al P.R.G. prima adottata e poi approvata dal Comune con le deliberazioni oggetto del giudizio, così come l’illegittimità della nota della Regione in data 20 novembre 2006, che ha avallato detta illegittima procedura. Una volta, poi, annullate le delibere di adozione e di approvazione della variante, ne consegue l’automatica caducazione di tutti gli atti consequenziali pure oggetto del presente giudizio, affetti dal denunciato vizio di illegittimità derivata”.

Qui sotto trovate il link con la sentenza integrale:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200905995/Provvedimenti/201001701_11.XML

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